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Agente generale, capo-area o consulente? Differenze e rischi.

Nella pratica commerciale si sono venute delineando organizzazioni di vendita di tipo <> assumibili indifferentemente nella tipologia del contratto di lavoro subordinato, in quello di lavoro autonomo, concretizzante una collaborazione coordinata e continuativa, e in quello di agenzia.

La prima fattispecie è rappresentata dai capi-area, ispettori e direttori commerciali; la seconda da collaboratori che rimangono comunque lavoratori autonomi, come ad esempio i consulenti, e la terza fattispecie dai cosiddetti agenti-generali.

Quest’ultima figura può delineare delle perplessità in quanto gli agenti generali sono sostanzialmente dei coagenti ai quali viene conferito un mandato per una zona già affidata ad altri agenti di commercio.

Infatti la loro attività rimane pur sempre quella della promozione dei prodotti commercializzati e/o fabbricati dalla ditta mandante direttamente presso la clientela affidata, in affiancamento agli agenti che operano in modo più capillare nella stessa zona di competenza.

In più, l’agente generale provvede a controllare l’operato degli agenti di grado piramidale inferiore, accompagnandoli dalla clientela, suggerendogli le strategie di vendita più efficaci oltre che esporre loro le iniziative commerciali più opportune, il tutto al fine unico di incrementare le vendite della mandante.

A volte essi hanno anche l’incarico della ricerca e della selezione degli agenti e della loro sostituzione nel caso in cui la zona resti “scoperta”.

Si suggerisce, pertanto, all’atto dell’affidamento dell’incarico di agente generale, di informare per iscritto tutti gli operatori della zona assegnata alla suddetta figura che il loro diritto di esclusiva subirà una deroga senza che ciò pregiudichi il diritto a percepire la provvigione così come determinata nel loro contratto individuale.

Si puntualizza inoltre che il potere dell’agente generale sugli agenti gerarchicamente di grado inferiore dovrà essere di natura organizzativa e di coordinamento e mai disciplinare. Ciò è rilevante in quanto diversamente si rischierebbe di configurare un rapporto di lavoro subordinato in capo all’agente che dovrà rimanere pur sempre un lavoratore autonomo.

Per altro verso, l’attenzione della mandante dovrà essere rivolta anche all’evolversi dell’attività dell’agente generale soprattutto se questi ha maturato pochi anni di contribuzione Enasarco.

Nel momento in cui venisse meno l’attività principale di promozione dei prodotti commercializzati e/o fabbricati dalla suddetta, il collaboratore potrebbe, se interessato, far accertare in giudizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato invece che di agenzia con la qualifica di capo-area, ispettore e/o direttore commerciale.

Oppure, permanendo invece l’aspetto della autonomia del contratto principale ma non più quello di agenzia si potrebbe “inciampare”, a seguito dell’accertamento dell’autorità competente, nel divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipica introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. del 10.09.2003 n. 276 modificato dalla legge 28 giugno del 2012 n. 92 con automatica trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le conseguenze economiche per la mandante potrebbero essere pesanti in funzione della diversità di disciplina che caratterizza le diverse tipologie di rapporti di lavoro sopra accennate.

Al contrario, in alcune circostanze potrebbe risultare finanziariamente più conveniente per la mandante affidare un incarico di mero “consulente” al collaboratore esperto che svolgerebbe esclusivamente l’attività di coordinamento e controllo dell’operato degli altri agenti.

L’esperienza ci segnala che tale figura professionale è comune tra gli agenti che hanno raggiunto la pensione ma che ancora hanno la voglia o l’esigenza di continuare a lavorare.

Concludiamo la breve panoramica sottolineando che anche la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la legittimità della organizzazione di vendita strutturata tramite agenti operanti nella stessa zona al fine di garantire una migliore efficienza dell’attività promozionale, e quindi validando la figura dell’agente generale.

Si sottolinea tuttavia che l’oggetto principale del contratto con il medesimo deve sempre essere quello della promozione degli affari.

Contrariamente, come sopra accennato, il rapporto si snaturerebbe e pur potendo rimanere di natura autonoma, non configurerebbe più quello di agenzia caratterizzato dai requisiti di autonomia, organizzazione propria e supporto del rischio.

Anche gli Accordi Economici Collettivi di settore Industria e Commercio hanno previsto tale attività accessoria dell’agente di commercio prevedendo in prima battuta un compenso di natura non provvigionale (ora determinabile anche in una percentuale sul fatturato vendite prodotto dagli agenti nella zona di competenza) e che l’incarico venga specificato nel contratto individuale.

Nulla impedisce però di stipulare contemporaneamente due distinti e coesistenti rapporti di lavoro autonomo aventi differente oggetto.

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